DELIBERA 29 aprile 2015 - Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 190/2014. (Delibera n. 54/2015). (15A06394)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonche' per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l'art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, e' pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del...

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