DELIBERA 29 aprile 2015 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a 4 corsie della SS 372 «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. Valutazione proposta del promotore e individuazione soggetto aggiudicatore (CUP F62C05000020001). (Delibera n. 45/2015). (15A05950)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 186, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 S.O.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')";

Visto Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualita' dei servizi pubblici;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti "CUP");

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti anche "Codice dei contratti pubblici" o "decreto legislativo n. 163/2006"), e s.m.i., e visti in particolare: - la parte Il, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione" alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto inoltre l'art. 143 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., che: - al comma 1, prevede che le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia' realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa;

- al comma 4, prevede che il soggetto concedente in sede di gara puo' stabilire la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere gia' realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare;

Visto, altresi', l'art. 175 del citato decreto legislativo n. 163/2008 che tra l'altro, nel testo vigente fino alla data del 28 dicembre 2011, prevede: - al comma 3, che il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'art. 154, promuove, se necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 165, integrando, a tale fine, il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure;

- al comma 4, che questo Comitato valuti la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art. 165 e, qualora ritenga di non approvare la proposta, la rimetta al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 138, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione dei CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012 l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.A. (da ora in avanti ANAS) nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che, a decorrere dalla medesima data, in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad ANAS, quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 175 del decreto legislativo n. 163/2006, prevedendo che le nuove disposizioni non si applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (28 dicembre 2011) e che per le suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 175 del codice dei contratti pubblici nella formulazione vigente prima della medesima data;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del citato decreto-legge n. 98/2011, le attivita' e i compiti gia' attribuiti all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, all'art. 19 prevede...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT