DELIBERA 28 giugno 2018 - Avvio delle attivita' istruttorie per l'iscrizione all'albo unico, con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' avvio delle attivita' istruttorie di vigilanza relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Delibera n. 20503). (18A04671)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel seguito, «TUF») e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 4, del TUF, che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (nel seguito, «OCF» o «Organismo») le competenze in materia di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari;

Viste, altresi', le attribuzioni all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari delle competenze in materia di esercizio, nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo Albo, dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, dei poteri cautelari di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dei poteri sanzionatori di cui all'art. 196 del TUF;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel seguito, «legge di stabilita' 2016»);

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale la data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operativita' dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, sono stabilite dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilita' 2016»;

Visto l'art. 13, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017), ai sensi del quale le delibere di cui al citato comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui all'art. 1, comma 36, della «legge di stabilita' 2016», sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1º dicembre 2018;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita' di cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF...

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