DELIBERA 28 gennaio 2015 - Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015). (15A03556)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (G.U. n. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014);

Visti in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Considerato in particolare che il predetto comma 240 stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nei programmi operativi a titolarita' delle Regioni e delle Province autonome, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi;

Considerato inoltre che il successivo comma 241 prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato altresi' che il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che il Fondo di rotazione concorra, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, prevedendo anche - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei rispettivi bilanci;

Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Visto il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e vista altresi' la conseguente decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nonche' l'elenco delle regioni ammissibili, gli importi da trasferire dalle dotazioni dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 (2014/366/EU), come modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione del 17 novembre 2014 (2014/805/EU), che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014/2020;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014)...

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