DELIBERA 27 febbraio 2019 - Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita', ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento. (Delibera n.164). (19A02019)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell'adunanza del 27 febbraio 2019;

Visto il «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolte dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017;

Rilevato che, con decisione del 7 febbraio 2019, e' stato deliberato di adottare misure di semplificazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni all'obbligo informativo poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerata la necessita' di integrare gli articoli 7 e 8 di detto regolamento, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita';

Delibera: 1. All'art. 7 e' aggiunto il comma 3, recante la seguente indicazione: Nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorita' posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l'audizione e' disposta d'ufficio, per sole necessita' istruttorie, dal dirigente dell'unita' responsabile del procedimento. 2. All'art. 8 e' aggiunto il comma 5, recante la seguente indicazione: La comunicazione di cui al comma 3 non e' prevista nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorita' posta in essere da responsabili di stazioni appaltanti. Gli articoli 7 e 8 del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio in titolo sono riformulati come segue. Art. 7. Audizione delle parti in fase istruttoria 1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato. 2. Dell'audizione e' redatto processo verbale...

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