DELIBERA 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097). (16A08182)

Premessa Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice») che affida all'ANAC la definizione delle modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle indagini di mercato nonche' la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

  1. nei settori speciali, in quanto compatibili. 1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalita', parita' di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza. 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicita' e motivazione descritte nelle presenti linee guida. 1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice. 1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformita' ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicita' dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere. ============ Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziche' a quelle dell'art. 36 decreto legislativo 50/2016. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere. ============ 2. Principi comuni 2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, decreto legislativo 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', nonche' del principio di rotazione. 2.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 decreto legislativo 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicita', l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

  2. al principio di efficacia, la congruita' dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

  3. al principio di tempestivita', l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

  4. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

  5. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilita' degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

  6. al principio di non discriminazione e di parita' di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

  7. al principio di trasparenza e pubblicita', la conoscibilita' delle procedure di gara, nonche' l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

  8. al principio di proporzionalita', l'adeguatezza e idoneita' dell'azione rispetto alle finalita' e all'importo dell'affidamento;

  9. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunita' degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realta' imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. 2.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettera b) e c) del Codice). 2.5 Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purche' ricorrano le condizioni ivi disposte, (si vedano anche le...

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