DELIBERA 26 giugno 2019 - Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture gia' in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 570). (19A04987)

Premessa. Le presenti linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 177, comma 3, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. La Parte I contiene indicazioni di natura interpretativa rese ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali, sono da considerarsi non vincolanti. La Parte II contiene indicazioni operative rese ai sensi dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici, aventi carattere vincolante. Parte I 1 - Ambito di applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici. 1.1. Nel silenzio della legge, la collocazione sistematica dell'art. 177 nell'ambito della Parte III del codice dei contratti pubblici depone per l'applicazione alle fattispecie in esso regolate delle disposizioni contenute in tale parte. 1.2. L'art. 177 si applica alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall'art. 164 del decreto legislativo n. 50/2016, affidate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 in difformita' rispetto alle procedure di affidamento consentite. 1.3. La norma in esame si applica alle concessioni di cui al comma 1 affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 2, lettera f), nei settori speciali. 1.4. L'art. 177 non si applica alle fattispecie escluse dall'applicazione della Parte III del codice dei contratti pubblici, individuate dall'art. 164, oltre che ai contratti esclusi ai sensi degli articoli 4-18 del codice dei contratti pubblici. L'art. 177, non si applica, quindi: a. ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l'esercizio di un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali;

  1. ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attivita' connesse all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, quali ad esempio il servizio sanitario nazionale, le attivita' relative all'esercito e alla polizia, la sicurezza della navigazione aerea, il controllo della circolazione marittima e la sicurezza marittima, la gestione dei regimi di assicurazione obbligatoria finalizzati al perseguimento di un obiettivo esclusivamente sociale, le prestazioni di insegnamento pubblico;

  2. alle concessioni aggiudicate con le modalita' previste dalla normativa in materia di affidamenti vigente al momento della sottoscrizione del contratto alle concessioni aggiudicate con la formula del project financing di cui all'art. 183 del codice e con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a condizione che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 del codice per la scelta del partner privato;

  3. alle concessioni affidate a organismi in house alle condizioni di cui agli articoli 5 e 192 del codice;

  4. alle concessioni aggiudicate ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture ai sensi dell'art. 6 del codice;

  5. per effetto dell'art. 7 del codice dei contratti pubblici: alle concessioni nei settori speciali aggiudicate a un'impresa collegata o a una joint venture, alle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo;

    agli appalti nei settori speciali che l'ente aggiudicatore titolare di una concessione assoggettata all'art. 177 del codice dei contratti pubblici affida a un'impresa collegata o a una joint venture per l'esecuzione della concessione medesima, alle condizioni previste all'art. 7, comma 2 del codice dei contratti pubblici. La condizione qui...

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