DELIBERA 26 giugno 2019 - Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2018. (Delibera n. 4/2019). (19A04300)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2019, di euro 8.541.587 sul capitolo 1330 PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2019, n. 231 che, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la ripartizione per il corrente anno 2019, delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 140.000.000,00 per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Vista la direttiva del Ministro n. 220/2017 del 20 aprile 2018 con la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che si provvedera' alla destinazione dei fondi per le riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2018 a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2019» e con la quale sono stati definiti i criteri e le entita' percentuali delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere, per i transiti effettuati nel 2017, ai soggetti aventi titolo;

Vista la direttiva del Ministro n. RD 252 del 21 giugno 2019 con la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2019 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2018 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587,00;

Vista la delibera n. 3 del 26 giugno 2019 si e' provveduto alla destinazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2019 nei termini ivi indicati cui si rinvia per brevita';

Considerato altresi' con la predetta direttiva e' stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che dall'anno 2015 e' disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it un apposito applicativo informatico finalizzato alla proposizione delle domande per il conseguimento della riduzione compensata dei pedaggi autostradali ed all'espletamento della relativa procedura;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalita' ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Delibera: TITOLO I Disposizioni comuni 1. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, con veicoli, posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione compensata e' commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali purche' pari almeno a €

200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6. 2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. 3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione...

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