DELIBERA 25 giugno 2015 - Ulteriore differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 375). (15A05456)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Viste le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" artt. 31 e 33 - 35, disciplinare tecnico Allegato B al Codice);

Viste le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (artt. 46 e ss.);

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Rilevato che ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accessi non autorizzati alle informazioni;

Rilevato che rientrano tra i trattamenti in questione anche quelli relativi alle attivita' di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.;

art. 226 disp. att. c.p.p.), compresi quelli che si svolgono nelle sale di ascolto, anche se non comportano alcuna registrazione;

Visto il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di apportare alcune modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle predette attivita' di intercettazione, ferme restando eventuali diverse misure, gia' adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di fornire riscontro all'Autorita' entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure, e di adottarle entro il termine di diciotto mesi, decorrente dalla...

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