DELIBERA 24 luglio 2019 - Riparto delle risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilita' recate dall'art.1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. (Delibera n. 51/2019). (20A00289)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e nei limiti delle disponibilita' finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della richiamata legge n. 67/1988;

Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera di questo Comitato n. 141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)», con la quale sono state devolute al Ministero della sanita', oggi Ministero della salute, le funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, e' ulteriormente elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni e l'assegnazione delle risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio;

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale vengono incrementate da 23 a 24 miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che eleva a 28 miliardi di euro complessivi l'importo precedentemente determinato in 24 miliardi di euro per...

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