DELIBERA 24 luglio 2019 - Approvazione dello schema di accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia. (Delibera n. 39/2019). (19A07980)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione delle tariffe, nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario (PEF) da adottare da parte delle Societa' concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1999 - Supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualita' dei servizi pubblici;

Vista la direttiva 1999/62/CE, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, recepite con decreto legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, successivamente modificata con decreto legislativo n. 43 del 4 marzo 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il MIT e successive modificazioni, ed in particolare il successivo decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il MIT, con il quale in sintesi in assenza di diversa deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo dei protocolli di legalita' definiti dalla vigente normativa, nonche' restano valide le linee guida varate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti» ed in particolare l'art. 1 che prevede il trasferimento alla regione di tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonche' vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale e l'art. 4 che prevede il trasferimento al demanio della regione delle strade e dei tronchi di strade, gia' appartenenti al demanio statale;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che all'art. 2, comma 82 prevede che: «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi»;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la Convenzione sottoscritta dal concedente pro tempore ANAS S.p.a. e la societa' concessionaria Autovie Venete S.p.a. in data 7 novembre 2007, l'Atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritto in data 18 novembre 2009, la delibera n. 63 del 22 luglio 2010 con la quale questo Comitato ha formulato alcune prescrizioni sull'Atto aggiuntivo di cui trattasi e l'ulteriore Atto integrativo alla predetta Convenzione del 4 novembre 2011;

Vista la Convenzione suddetta, come adeguata dai successivi atti, che ha previsto una specifica disciplina per l'eventuale periodo successivo alla scadenza della concessione e per il calcolo del valore di subentro ed in particolare: 1. l'art. 5, comma 2, della Convenzione, che stabilisce che: «l'indennizzo, che dovra' essere quantificato alla scadenza della concessione previo aggiornamento del piano economico finanziario e del piano finanziario regolatorio sulla base dei dati consuntivati ed indicati nel bilancio straordinario redatto dalla societa' concessionaria alla data del 31 marzo 2017, dovra' essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di scadenza della concessione, in un'unica soluzione»;

  1. l'art. 5, comma 4, della Convenzione, che specifica che: «qualora il subentro del concessionario non sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente convenzione di concessione [...] l'ammontare complessivo dovuto al concessionario uscente dovra' essere calcolato con le modalita' di cui al comma 2 ed aggiornato sino alla data dell'effettivo subentro»;

  2. inoltre l'art. 3 dell'Atto integrativo del 4 novembre 2011, rubricato «Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il concessionario uscente», specifica «a chiarimento e integrazione di quanto previsto nella Convenzione» che «il Concedente e il Concessionario si danno atto che, alla scadenza della Convenzione, qualora non si verifichi il subentro di un nuovo concessionario [...] e comunque nell'ipotesi in cui decorsi 24 mesi dalla scadenza l'indennizzo previsto dalla vigente Convenzione e dalla normativa in materia, e dovuto in tutti i casi di estinzione del rapporto concessorio, non sia pagato al Concessionario, senza pregiudizio per i propri diritti nei confronti del Concedente [...], il Concessionario potra' proseguire nella gestione, alle condizioni di cui alla Convenzione stessa, fino al momento del pagamento dell'indennizzo e, in ogni caso, non oltre il periodo strettamente necessario al completo azzeramento del valore di indennizzo calcolato, in ciascuna ipotesi secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Convenzione nei termini e alle condizioni previste nel piano economico finanziario vigente alla scadenza come successivamente aggiornato»;

    Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) da ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 3, 14 e 170;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2008, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, decreto prorogato con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, sino al 31 dicembre 2020;

    Vista l'ordinanza in data 5...

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