DELIBERA 24 febbraio 2016 - Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. (Delibera n. 19520). (16A01745)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale e' stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che, tra l'altro, ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative la possibilita' di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line;

Visti, in particolare, gli articoli 50-quinquies e 100-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, inseriti con decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-quinquies, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita';

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-ter, il quale stabilisce che la Consob determini la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

Considerata la necessita' di rivedere il predetto regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo, con particolare riferimento all'ambito definitorio e alla disciplina relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenuto conto delle specificita' dei nuovi offerenti inclusi nell'ambito normativo soggettivo;

Ritenuto necessario, anche al fine di favorire il concreto sviluppo di strumenti alternativi di finanziamento a supporto dell'innovazione, semplificare taluni obblighi imposti dal regolamento, risultati eccessivamente onerosi per gli operatori, quali quelli legati alla sottoscrizione di una quota degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali o di particolari categorie di investitori individuate dalla Consob e alle modalita' di esecuzione degli ordini;

Ritenuto, al riguardo, opportuno includere nel novero dei soggetti che possono sottoscrivere la quota degli strumenti finanziari offerti gli «investitori professionali su richiesta», classificati ai sensi della disciplina derivante dal recepimento della Direttiva 2004/39/CE (di seguito «MiFID») dall'intermediario di cui sono clienti, e la nuova categoria degli «investitori a supporto dell'innovazione», ai quali e' richiesto il possesso di requisiti di onorabilita', di requisiti patrimoniali similari a quelli previsti dalla disciplina «MiFID» per i clienti professionali su richiesta e di requisiti comprovanti l'esperienza e la competenza di settore;

Ritenuto, altresi', opportuno, anche al fine di favorire la conclusione delle operazioni integralmente on-line, prevedere che i gestori dotati degli adeguati requisiti organizzativi possano effettuare direttamente la verifica di appropriatezza delle operazioni effettuate attraverso portali on-line;

Ritenuto, infine, opportuno tener conto di talune esigenze emerse in sede di vigilanza relative al procedimento di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta ai due documenti di consultazione pubblicati in data 19 giugno 2015 e 3 dicembre 2015;

Delibera: Art. 1 Modifiche al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 1. Il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) il regolamento e' ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line»;

2) nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni: A. la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: «c) «offerente»: 1) la societa' start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

2) la piccola e media impresa innovativa («PMI innovativa»), come definita dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio («OICR») che investe prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;

4) le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI...

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