DELIBERA 23 dicembre 2015 - Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programmi triennali 2015-2017 delle Autorita' portuali di Augusta, Brindisi, Marina di Carrara, Messina, Olbia e Golfo Aranci, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto e Trieste - Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 117/2015). (16A02560)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli enti e amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro trenta giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, e gli aggiornamenti annuali, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti, e prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», e in particolare l'art. 13, il quale prevede che, in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio e che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», che ha istituito, tra l'altro, nei porti di Brindisi, Marina di Carrara, Messina, Ravenna, Savona, Taranto e Trieste, le autorita' portuali: qualificandole come dotate di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, nei limiti previsti dalla legge stessa, prevedendo che la relativa gestione patrimoniale e finanziaria fosse disciplinata con regolamento di contabilita', approvato dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con l'allora Ministro del tesoro e stabilendo che il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorita' portuale;

individuandone le competenze, nella circoscrizione territoriale di riferimento, per le attivita' di: i) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, delle attivita' commerciali e industriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza e alle condizioni di igiene del lavoro;

ii) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con l'allora Ministero dei lavori pubblici;

stabilendo che le Autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali e attivita' con esse strettamente connesse, ma che possono partecipare a ovvero costituire societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche;

stabilendo che le opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale sono finanziate con fondi statali, ai quali possono aggiungersi o sostituirsi finanziamenti regionali, comunali o di autorita' portuali e che, in particolare, le opere realizzate dalle autorita' portuali possono essere da queste finanziate con imposizione di soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure con l'incremento dei canoni di concessione;

prevedendo che, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 84/1994, avrebbero potuto essere istituite ulteriori Autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui all'art. 6, comma 1, della stessa legge n. 84/1994, che nell'ultimo triennio avessero registrato determinati volumi di traffico di merci e prevedendo, altresi', che a decorrere dal 1° gennaio 1995 poteva essere disposta, previa verifica dei requisiti, l'istituzione di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, con i quali sono stati individuati i limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali di Brindisi, Marina di Carrara, Messina, Ravenna, Savona, Taranto e Trieste;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, con il quale e' stata istituita l'Autorita' portuale di Piombino, e i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1996 e 7 luglio 1999 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2002, con i quali i limiti della circoscrizione territoriale di competenza della predetta Autorita' sono stati, rispettivamente, individuati, estesi in via sperimentale nonche' confermati in via definitiva e integrati;

Visti il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, il decreto del Ministro dei trasporti 23 ottobre 2006 e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2015, con i quali sono stati ampliati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Messina;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 2000 e 12 aprile 2001, con i quali sono state istituite, rispettivamente, l'Autorita' portuale di Salerno e l'Autorita' portuale di Augusta;

Visti il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 agosto 2000 e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2003, con i quali sono stati, rispettivamente, individuati ed estesi i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Salerno;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, con il quale e' stata istituita l'Autorita' portuale di Olbia e Golfo Aranci, nonche' i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2001 e 3 maggio 2001 e del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, con i quali, rispettivamente, sono stati individuati, rettificati ed estesi i limiti della circoscrizione territoriale di competenza della predetta Autorita';

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2001, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Augusta, e 23 giugno 2004, con il quale e' stata estesa la circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Taranto;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2008 e 15 maggio 2013, con i quali la circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Brindisi e' stata, rispettivamente, ampliata e ridefinita;

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