DELIBERA 23 dicembre 2015 - Fondo sviluppo e coesione - riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari. (Delibera n. 99/2015). (16A02281)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante le norme di riordino della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» che all'art. 21 individua nella Regione l'autorita' responsabile dell'istruttoria e del rilascio dell'autorizzazione in materia di immersione di materiali di escavo dei fondali marini e di ripascimento della fascia costiera;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare l'art. 142, comma 1, lettera a) che individua i territori costieri di interesse paesaggistico;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 109 che reca le disposizioni aggiornate in materia di immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e di attivita' di posa in mare di cavi e condotte, prevedendo le fattispecie in cui l'autorizzazione compete alle singole Regioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, che regola i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2017/18/CE;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale dispone, tra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed e' finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», e in particolare l'art. 48 che ha introdotto, tra l'altro, le disposizioni in materia di dragaggio dei fondali dei porti non compresi nei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione, attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del...

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