DELIBERA 23 dicembre 2015 - Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati, pubblici e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, legge n. 190/2014). (Delibera n. 113/2015). (16A01985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Citta' di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 7-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresi' che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-bis, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015 (missione sviluppo e riequilibrio territoriale);

Visto l'art. 1, comma 254, della predetta legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per gli interventi di cui al citato art. 7-bis l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili, prevedendo che il CIPE possa autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione;

Visto il successivo comma 255 del citato art. 1, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE possa inoltre destinare quota parte delle dette risorse anche alla ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e alla copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, nonche' alla prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della medesima Regione situati al di fuori del cratere sismico;

Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale, al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, per un importo di 250 milioni per l'anno 2014, in termini di sola competenza;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016 e 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;

Visto inoltre il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilita' 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle Amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro...

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