DELIBERA 23 dicembre 2015 - Fondo sanitario nazionale 2013: finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualita' triennio 2011-2014, seconda annualita' triennio 2012-2015 e prima annualita' triennio 2013-2016. Fondo sanitario nazionale 2014: finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualita' triennio 2012-2015, seconda annualita' triennio 2013-2016 e prima annualita' triennio 2014-2017. (Delibera n. 121/2015). (16A01931)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei...

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