DELIBERA 23 dicembre 2015 - Fondo sanitario nazionale 2011-2013: assegnazione alle Regioni delle quote accantonate sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale previsti dal piano sanitario nazionale 2006-2008 per la realizzazione di progetti in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle localita' caratterizzate da eccezionali difficolta' di accesso. (Delibera n. 122/2015). (16A01930)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto altresi' il comma 34-bis del medesimo art. 1 della citata legge n. 662/1996 - introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni - il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la richiamata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Sentizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che all'art. 79, comma 1-quater, lettera b) prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34-bis del citato articolo1 della legge 662/1996, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni;

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