DELIBERA 22 marzo 2017 - Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonche' del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. (Delibera n. 19925). (17A02651)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, come rettificato in data 21 ottobre 2016 (di seguito anche «regolamento sugli abusi di mercato»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalita', le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorita' competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformita' al regolamento (UE) n. 596/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, dell'1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorita' competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonche' i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di Paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorita' competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;

Vista la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione del 19 maggio 2016 che integra la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che il regolamento sugli abusi di mercato si applica a decorrere dalla data del 3 luglio 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, paragrafi 2, con riferimento alle disposizioni ivi richiamate, e 4, come modificato dal citato Regolamento (UE) 2016/1033;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 39 del regolamento, i riferimenti alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2018 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE e che ove le disposizioni del medesimo regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati fino al 3 gennaio 2018;

Considerato che, per effetto della diretta applicazione del regolamento sugli abusi di mercato e dei relativi atti normativi sopra richiamati, devono ritenersi non applicabili le norme nazionali che contrastano con le disposizioni di diretta derivazione europea e che e' pertanto necessario procedere all'abrogazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti di attuazione del Tuf e del codice civile che ad essi si sovrappongono;

Considerati l'ambito e le finalita' dei poteri regolamentari conferiti alla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, commi 3 e 5, dell'art. 114, commi 1, 3, 7, 9 e 10, dell'art. 114-bis, comma 3, dell'art. 115-bis, dell'art. 116, comma 1, dell'art. 132, comma 1, dell'art. 133, dell'art. 154-ter, comma 6, dell'art. 180, comma 1, lettera c), dell'art. 181, comma 2, dell'art. 183, dell'art. 187-ter, comma 7, dell'art. 187-nonies, del Tuf, nonche' ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile;

Considerato che e' opportuno procedere alla revisione delle disposizioni regolamentari che non incidono sulla disciplina in materia di abusi di mercato, al fine di garantire il coordinamento delle fonti normative, sulla base dei citati poteri regolamentari conferiti alla Consob;

Considerato che la disciplina in materia di obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni...

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