DELIBERA 22 gennaio 2020 - Integrazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 3/2020). (20A00636)

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Nella seduta del 13 dicembre 2019;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004, n. 36;

Considerato che nella cornice dei principi costituzionali, vengono in rilievo i seguenti dati legislativi: a) art. 34, legge n. 186/1982, il quale prevede che il Presidente del Consiglio di Stato «fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione»;

la regola e' riprodotta in modo non pedissequo nel regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il cui art. 43, comma 2, prescrive che, fissata la discussione, «il decreto e' notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti nonche' depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese»;

  1. art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, relativo ai casi di esclusione dal diritto di accesso, ove si prevede che «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»;

  2. art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, il quale, tra le definizioni e i principi, individua i soggetti interessati, titolari del diritto d'accesso, come coloro i quali siano portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso»;

  3. art. 23, comma 1, legge n. 241/1990, il quale (nel regolare l'ambito di applicazione del diritto di accesso) aggiunge che «il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24»;

  4. art. 24, legge n. 241/1990, in materia di esclusione dal diritto di accesso, il quale al comma 1, lett. a) prevede la esclusione per i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti (anche) «dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente...

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