DELIBERA 22 dicembre 2017 - Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443 del 2001). Linea ferroviaria alta velocita'/alta capacita' (AV/AC) Verona-Padova. Primo lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona est). Approvazione del progetto definitivo e autorizzazione all'avvio della realizzazione per lotti costruttivi. (CUP J41E91000000009) (Delibera n. 84/2017). (18A04773)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1, include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)»;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lyon - Kiev» l'intervento «Tratta AV/AC Verona - Padova»;

Considerato che la predetta infrastruttura e' ricompresa nel secondo atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto sottoscritto il 6 novembre 2009 ed e' confermata nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta il 16 giugno 2011, come riportato nel parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2232;

Considerato che in data 8 agosto 2014 e' stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 maggio 2015, n. 158;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», che abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Considerato che l'aggiornamento 2016 del predetto Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, e' stato approvato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Considerato che con la Convenzione 15 ottobre 1991 la societa' Treno Alta Velocita' S.p.A. (TAV) - successivamente fusa per incorporazione in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) - ha affidato al Consorzio Iricav Due la progettazione e la realizzazione della linea AV/AC Verona - Venezia, successivamente ridotta alla tratta Verona - Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 12, ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarita', originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che - all'art. 2, commi da 232 a 234 - ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato puo' autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare: a) il comma 232, che: 1) individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei Trans European Network - Transportation (TEN-T) e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

2) subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, tra cui: i. l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione per lotti costruttivi nonche' il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

ii. l'aggiornamento - per i lotti costruttivi successivi al primo - di tutti gli elementi della stessa relazione;

iii. l'acquisizione, da parte del Contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

3) precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

  1. il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

  2. il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria, ora «Documento di economia e finanza», dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2014), che all'art. 1, comma 76, stabilisce che: a) le tratte Brescia - Verona - Padova della linea ferroviaria alta velocita'/alta capacita' - AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice - Orsara e la tratta Frasso Telesino - Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli - Bari sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

  3. questo Comitato puo' approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere;

  4. a tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029;

  5. a valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato;

    Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

    Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

  6. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

  7. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

    Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli...

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