DELIBERA 22 dicembre 2017 - Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016. (Delibera n. 115/2017). (18A03295)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Citta' di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere, nonche' l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis del citato decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto comma 12, dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il Programma di sviluppo sia sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche...

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