DELIBERA 22 dicembre 2017 - Lavori per il riassetto della rete elettrica tra Firenze e Arezzo - Lotto 4 parziale elettrodotti 380 KV «S. Barbara Tavarnuzze - Casellina» ed opere connesse - Variante alla linea elettrica a 132 KV Figline - Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) (CUP G99E05000030007). (Delibera n. 88/2017). (18A02085)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e visti in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

  1. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

  2. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

  3. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

  4. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

    Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e, in particolare, l'art. 169, che prevede che, qualora le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono approvate dal CIPE;

    Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e in particolare di quanto previsto dall'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili pertanto le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

    Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il «1° Programma delle infrastrutture strategiche», che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale elettrica, la «Linea 380 kV S. Barbara (Arezzo) - Tavarnuzze (Firenze) - Casellina (Firenze)»;

    Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle...

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