DELIBERA 22 dicembre 2017 - Fondo Sanitario Nazionale 2017- Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 117/2017). (18A02043)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo Sanitario Nazionale (di seguito FSN) sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'assegnazione annuale delle quote del FSN di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano Sanitario Nazionale (di seguito PSN), l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonche' l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che quantifica le risorse da destinare a tali sistemi premiali nella misura pari allo 0,25 per cento del finanziamento annuo del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto...

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