DELIBERA 21 marzo 2016 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera n. 16/129). (16A02840)

LA COMMISSIONE Nel procedimento pos. n. 2400/15, premesso che: l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

l'art. 2, comma 1, lettera i), dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, annovera, tra i servizi pubblici essenziali, i servizi culturali;

l'art. 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in caso di sciopero, debba essere garantita l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'Amministrazione;

l'art. 5 del suddetto Accordo disciplina i criteri di individuazione del contingente di personale da esonerare dallo sciopero, al fine di garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili;

l'art. 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi, anche nei servizi culturali;

il decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;

a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 182 del 12 novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto, per l'avvio della trattativa diretta all'integrazione dell'Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione;

con nota del 24 novembre 2015, l'ARAN ha rappresentato alla Commissione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT