DELIBERA 21 gennaio 2015 - Individuazione dell'autorita' amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013). (Delibera n. 10). (15A00707)

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell'adunanza del 21 gennaio 2015 Il quadro normativo 1. Gli obblighi di pubblicazione per i quali e' previsto uno specifico regime sanzionatorio nel decreto legislativo 33/2013 L'art. 47 del decreto legislativo 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati di cui all'art. 14 del medesimo decreto e di pubblicazione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 22, comma 2, e 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto stesso. In particolare, l'art. 47, comma 1, nel rinviare all'art. 14, sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f)), nonche' di tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c)). Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, come individuati ai sensi della delibera ANAC n. 144/2014, sono tenuti a comunicare i suddetti dati, ai fini della pubblicazione, al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o in altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione. Con la delibera n. 144/2014 l'ANAC ha fornito alle amministrazioni indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, sulla decorrenza dell'obbligo di pubblicazione ed, in particolare, sull'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. f), ai comuni. A tale delibera, pertanto, si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, e' sanzionata, invece, la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 secondo cui le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo alle categorie di enti di cui all'art. 22, comma 1, lettere da a) a c) - enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, societa' partecipate, con l'esclusione delle societa' menzionate al comma 6 del medesimo articolo - i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o in altra disposizione anche regolamentare interna ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun socio pubblico. La mancata comunicazione da' luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria disposta dal medesimo art. 47, comma 2. 2. Le sanzioni previste L'art. 47 del decreto legislativo 33/2013 prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione sopra illustrati sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, comma 2, secondo periodo, sia nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, comma 2. Nello specifico, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f)), nonche' per tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c)), primo periodo, il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato. La sanzione pecuniaria di cui sopra e' applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico come individuati ai sensi della delibera n. 144/2014. Nessuna sanzione e' applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi. Allo stesso modo, nessuna sanzione pecuniaria e' prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati che, pur avendoli ricevuti, non abbia provveduto a pubblicarli. Depone in tal senso la previsione normativa che si limita a sanzionare con una pena pecuniaria la sola mancata comunicazione dei dati. Sono, comunque, applicabili al soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previste dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 33/2013. Una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e' anche disposta a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), e nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtu' dell'art. 47, comma 2, secondo periodo. 3. L'«autorita' amministrativa competente» all'irrogazione delle sanzioni e la delibera n. 66/2013 Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e all'individuazione dell'autorita' competente, l'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni «sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689». La norma, con un mero rinvio generico alla l. 689/1981, e' da subito apparsa non perspicua e carente sotto il profilo della corretta formulazione, stante il principio di stretta legalita' che informa il sistema sanzionatorio. Detta norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative. Consapevole delle difficolta' ermeneutiche e della necessita' di un intervento legislativo chiarificatore (1) e sia pure in presenza di ipotesi alternative, l'ANAC con la delibera n. 66/2013 ha operato un tentativo di lettura della normativa, incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18 della legge n. 689/1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Secondo la delibera n. 66/2013, tenuto conto delle previsioni dei menzionati articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione deve provvedere, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformita' con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i piu' importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art. 11);

quello del contraddittorio con l'interessato (art. 14);

quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (articoli 17-18). Ogni regolamento deve individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la...

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