DELIBERA 21 febbraio 2018 - Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138/2018). (18A01989)

  1. Inquadramento normativo Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE». Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse: art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi;

art. 24, commi 4 e 8 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;

art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;

art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio;

art. 93, comma 10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura;

art. 95, comma 3, lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto;

art. 157 - Altri incarichi di progettazione. Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto piu' snello ed essenziale, rispetto al quale l'intervento dell'Autorita', con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, della omogeneita' dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresi', lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (in conformita' a quanto prevede l'art. 23, comma 1, lettera h) del nuovo codice). Cio' reca l'indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresi', alla commissione di gara la possibilita' di una valutazione piu' approfondita dell'offerta in fase di aggiudicazione dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori nonche' un miglior controllo su quest'ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti. II. Principi generali 1. Modalita' di affidamento 1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e' quello per cui non sono consentite modalita' di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, «l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto». 2. Continuita' nella progettazione e accettazione progettazione svolta 2.1. Un secondo elemento cardine e' costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuita' e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice e' ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilita' tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuita' nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice). 2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A tal fine e' almeno necessario - in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione - anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Cio' vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilita' tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione. 2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12, codice). 2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, e' da escludere la necessita' della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attivita' di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo. 3. Divieto subappalto relazione geologica 3.1. Un terzo elemento di base e' quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non e' consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;

ovvero b) la presenza del geologo all'interno della piu' complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa' di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalita' anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. Tanto deriva dalla necessita' di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilita' che ricade in capo a tale progettista specialista. 4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative 4.1. Un quarto principio fondamentale e' quello secondo cui la stazione appaltante puo' chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilita' civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilita' civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva. 5. Distinzione progettazione ed esecuzione 5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresi', il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del codice (art. 59, comma 1, codice). 5.2. L'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori e', inoltre, consentito nei casi di appalto relativo ad opere per le quali l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l'importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all'importo complessivo dei lavori. In tal caso, nella determina a contrarre e' indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonche' l'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell'affidamento separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice). 5.3. Il divieto di cui all'art. 59 del codice non trova applicazione nei...

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