Delibera 2025-09-24. Regione autonoma della Sardegna - Assegnazione di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. e aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 1 della delibera CIPESS n. 5 del 2025. Aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 2 della delibera CIPESS n. 4 del 2025. (Delibera n. 44/2025).
| Published date | 29 Dicembre 2025 |
| Enactment Date | 24 Settembre 2025 |
| Section | Serie Generale |
| Gazette Issue | 300 |
| Issuer | Decreti e Delibere di Altre Autorita' |
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 24 settembre 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio
2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in
vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo
sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima
data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra
disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi
riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per
il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa
interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'articolo 8 della
legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in
particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato
Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del
Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di
consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente
connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e
misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare
l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022,
su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di
una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione
ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato
rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche
di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in
assenza dei...
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