DELIBERA 20 giugno 2019 - Divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita, in Italia o dall'Italia, di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. (Delibera n. 20975). (19A04231)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito: MIFIR), e in particolare l'art. 42;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni, e in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: TUF) e in particolare l'art. 7-bis;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, del TUF, e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse;

Considerato quanto segue: 1. Premessa. Nel corso degli ultimi anni si e' registrato un rapido aumento dell'offerta in Italia di opzioni binarie (BO) ad investitori al dettaglio principalmente da parte di intermediari comunitari, in particolar modo in regime di libera prestazione di servizi. Tali prodotti sono intrinsecamente rischiosi, complessi e speculativi e possono comportare per l'investitore la perdita dell'intero capitale investito. L'offerta di BO agli investitori al dettaglio si e' sempre piu' caratterizzata per tecniche di vendita aggressive e dalla mancanza di informazioni trasparenti;

cio' non consente agli investitori al dettaglio di comprendere i rischi dei prodotti in questione. La Consob ha pubblicato, nel febbraio 2017, un avviso a tutela degli investitori per evidenziare in particolar modo la circostanza che le BO - ed altri prodotti similari - sono prodotti intrinsecamente molto rischiosi e complessi cosi' come espressamente riconosciuto anche dall'ESMA ed in quanto tali non considerati adatti alla maggior parte della clientela al dettaglio. Cio' nonostante si e' registrato un costante aumento del numero di esposti da parte di investitori al dettaglio che hanno lamentato di aver subito perdite di denaro anche significative in relazione all'attivita' di negoziazione su BO. La Consob, pertanto, ritiene sussistano timori significativi per la protezione degli investitori. Analoghi timori hanno indotto l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito: ESMA) ad adottare, ai sensi dell'art. 40 MIFIR con la collaborazione della Consob e delle altre autorita' nazionali competenti, il 22 maggio 2018 (1) per tre mesi con effetto dal 2 luglio 2018, una misura d'intervento volta a vietare l'offerta di BO agli investitori al dettaglio nell'Unione. L'ESMA, valutata la persistenza di un timore significativo per la tutela degli investitori ha rinnovato il divieto per tre volte. I rinnovi in parola da parte dell'ESMA si sono basati anche su indagini condotte in collaborazione con le autorita' nazionali competenti al fine di valutare l'impatto di detta misura d'intervento nonche' sulle informazioni trasmesse dalle autorita' nazionali competenti. Dal complesso delle informazioni raccolte e' emersa, a livello europeo, come riportato dall'ESMA nei provvedimenti di rinnovo, una sostanziale conformita' alla misura dell'Autorita' europea ed e' emerso altresi' che dall'annuncio della stessa non sono state concesse nuove autorizzazioni alle imprese che commercializzano, distribuiscono o vendono opzioni binarie. Nel rinnovare le proprie misure (2) l'ESMA ha ottenuto nuove informazioni secondo le quali le opzioni binarie caratterizzate da un termine sufficientemente lungo (pari o superiore a novanta giorni dalla data alla quale il prodotto viene per la prima volta immesso sul mercato), accompagnate da un prospetto e coperte integralmente dal rischio di mercato per tutta la loro durata integralmente da parte del fornitore o di un'altra entita' appartenente al gruppo del fornitore, non sono suscettibili di destare il timore significativo in merito alla protezione degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/795. Un esempio di questo tipo di opzione binaria e' la cosiddetta «inline warrant» che soddisfa cumulativamente tali condizioni. Sebbene il livello di complessita' di questo tipo specifico di opzione binaria sia comparabile a quello delle opzioni binarie in generale, secondo l'ESMA il requisito del termine minimo riduce gli effetti negativi dovuti alla complessita' e all'opacita' in favore degli investitori. Le BO aventi cumulativamente le sopraddette caratteristiche sono state, pertanto, escluse dalla decisione dell'ESMA a partire dal primo rinnovo. Tenuto conto che le misure dell'ESMA hanno natura temporanea e non sono rinnovabili illimitatamente, ritenuto che al termine del periodo di efficacia di dette misure le opzioni binarie potrebbero essere offerte nuovamente - in Italia o dall'Italia - ai clienti al dettaglio e che, quindi, persisterebbero timori significativi per la protezione degli investitori al dettaglio derivanti dall'operativita' sui prodotti in questione, la Consob ritiene necessario, attraverso l'adozione di una propria misura d'intervento ai sensi dell'art. 42 MIFIR, vietare in via permanente la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di tali prodotti agli investitori al dettaglio. 2. Ambito di applicazione delle misure della Consob. Un'opzione binaria e' definita come un qualsiasi derivato con regolazione per contanti nel quale il pagamento di un importo monetario prefissato dipende dall'avverarsi o meno di uno o piu' eventi specifici relativi al prezzo, al livello o al valore del sottostante entro la data di scadenza del derivato (3) (ad esempio, il sottostante ha raggiunto un prezzo specifico («prezzo di esercizio» o «strike price») alla scadenza). Le opzioni binarie consentono a un investitore di puntare sul verificarsi di un evento specifico relativo al prezzo, al livello o al valore di uno o piu' sottostanti (per esempio un'azione, una valuta, una merce o un indice). Se l'evento non si avvera, l'investitore perde il denaro investito (ossia l'opzione diventa «out of the money»). Se, invece, l'evento si verifica, l'opzione produce un guadagno o il contratto di opzione rimane in essere, con la possibilita' di conseguire un guadagno qualora si verifichi un ulteriore evento (l'opzione termina «in the money»). In questo senso, le opzioni binarie possono essere considerate come «proposte del tipo si o no». Spesso, la «proposta del tipo si' o no» riguarda la possibilita' che, alla scadenza dell'opzione binaria, il prezzo del sottostante sia superiore o inferiore a un determinato prezzo di riferimento (detto prezzo di esercizio o «strike price»). In alcuni casi, il prezzo di esercizio corrisponde al prezzo di mercato del sottostante al momento della sottoscrizione dell'opzione binaria o in uno specifico momento successivo. Tuttavia, gli intermediari fornitori di opzioni binarie offrono una serie di risultati di mercato possibili ai quali gli investitori possono puntare (4) . Tutte le opzioni binarie, anche laddove siano commercializzate, distribuite o vendute sotto altro nome, rientrano nell'ambito di applicazione della presente delibera. Esse includono, per esempio, le forme note come «all or nothing» (tutto/niente), «up or down» (su/giu'), le opzioni di tendenza, le opzioni digitali e quelle «one touch» (a tocco unico). La presente misura d'intervento include anche le opzioni binarie che presentano varie differenti condizioni predeterminate, che devono essere soddisfatte (o meno) perche' possa essere effettuato il pagamento. Le BO caratterizzate da un termine sufficientemente lungo (pari o superiore a novanta giorni dalla data alla quale il prodotto viene per la prima volta immesso sul mercato), accompagnate da un prospetto e coperte integralmente dal rischio di mercato per tutta la loro durata integralmente da parte del fornitore o di un'altra entita' appartenente al gruppo del fornitore, sono escluse dalla presente delibera in quanto, come rilevato dall'ESMA (5) in sede di riesame della propria misura, non sono suscettibili di destare il timore significativo in merito alla protezione degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/795. Come richiamato dall'ESMA nella propria decisione (6) , diverse autorita' nazionali competenti hanno espresso il timore che le opzioni binarie non rispondano ad alcuna effettiva esigenza di investimento per i clienti al dettaglio (a differenza di altri tipi di opzioni, che possono svolgere un ruolo utile di copertura dell'esposizione rispetto a specifiche attivita'). Preoccupazioni sono state espresse anche per i rischi associati alle caratteristiche intrinseche delle opzioni binarie nonche' ai conflitti di interesse propri di questi strumenti e di difficile gestione, relativi all'offerta di questi prodotti ai clienti al dettaglio. Questi rischi sono spesso amplificati dalle tecniche di commercializzazione aggressive utilizzate dagli intermediari fornitori di opzioni binarie. Diverse autorita' nazionali competenti hanno inoltre segnalato che questo tipo di prodotti spesso induce a comportamenti compulsivi tipici del gioco d'azzardo. Come affermato dalla IOSCO (7) nella relazione sull'indagine sui prodotti a leva fuori listino (OTC) al dettaglio, questo settore del mercato e' stato oggetto di approfondito controllo regolamentare in varie giurisdizioni non appartenenti all'Unione a causa della natura complessa e aleatoria, inter alia, delle opzioni binarie e della dimensione transfrontaliera di molti intermediari fornitori di tali prodotti, che operano prevalentemente via Internet. Secondo la relazione della IOSCO, «recenti relazioni di ricerche effettuate in diversi mercati nazionali hanno dimostrato che la grande maggioranza degli investitori in [opzioni binarie e altri prodotti a carattere speculativo] molto spesso va in perdita». 3...

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