DELIBERA 20 febbraio 2015 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila - Navelli». S.S. n. 260 Picente: Lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale. Approvazione progetto definitivo (CUP F41B98000000001). (Delibera n. 20/2015). (15A08121)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti "codice dei contratti pubblici") e s.m.i., e visti in particolare: - la parte Il, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

- l'articolo 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'articolo 2 della predetta legge n. 136/2010;

Visto l'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che individua le modalita' di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Visto l'articolo 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che ha introdotto modifiche all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis, che prevede che per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei "Corridoi trasversali e Dorsale appenninica", tra i sistemi stradali...

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