DELIBERA 20 febbraio 2015 - Assegnazione di risorse ad un piano stralcio di interventi prioritari, per livello di rischio e tempestivamente cantierabili, relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto livello di popolazione esposta al rischio. (Delibera n. 32/2015). (15A05080)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96);

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilita' dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 - recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42 -, che all'art. 4 dispone, tra l'altro, che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti»;

Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita' 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto l'art. 1, comma 111, della predetta legge n. 147/2013 («Legge di stabilita' 2014») che autorizza, tra l'altro, per la finalita' della mitigazione del dissesto idrogeologico, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla spesa di 30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di euro per il 2015 e di 100.000.000 di euro per il 2016;

Visto l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 - 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione coordinata in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

Visto l'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale e' disposto che i criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate...

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