DELIBERA 20 dicembre 2017 - Riforma organica del Regolamento del Senato. (18A00362)

Il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2017, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni: Art. 1 Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari 1. Gli articoli 5, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 18, 19, 21 e 27 sono cosi' modificati: a) all'art. 5, il comma 2-quater e' abrogato;

  1. all'art. 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare»;

  2. all'art. 13, e' aggiunto in fine il seguente comma;

    1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

    ;

  3. all'art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.»;

    2) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove piu' partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, puo' essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. E' ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;

    3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.»;

    4) al comma 6, le parole: «salva la facolta' del Consiglio di Presidenza prevista» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto»;

  4. all'art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Senato» sono inserite le seguenti: «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonche'»;

    2) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi gia' costituiti»;

  5. all'art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso;

    2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia piu' costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, e' tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.»;

  6. all'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari,»;

    2) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «due»;

    3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando uno o piu' Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.»;

  7. all'art. 19, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione»;

  8. all'art. 21, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione»;

  9. all'art. 27, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota agli articoli 1, 2, 3 e 4: - Il testo dell'art. 5 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 5 (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari. 2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 2-bis. Al fine di assicurare una piu' adeguata rappresentativita' del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni caso superiore a due. 2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore puo' scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo. 2-quater. (Abrogato). 3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome;

    quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 4. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.». - Il testo dell'art. 12 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri). - 1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo;

    approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato;

    delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 67, nei confronti dei Senatori;

    nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato;

    approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;

    esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente. 2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso. 2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. 3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.». - Il testo dell'art. 13 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 13 (Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza). - 1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza. 1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.». - Il testo dell'art. 14 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il seguente: «Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. 2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte. 3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire. 4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento...

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