DELIBERA 17 gennaio 2018 - Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (Delibera n. 31/2018). (18A00618)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell'odierna adunanza: Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento che, al comma 1, istituisce, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, il quale prevede, che i soggetti diversi da quelli sopra indicati che svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che, nel dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, all'art. 2 definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, prevedendo al comma 1 che possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con carattere di stabilita', mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e le province;

  1. associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Prevedendo, altresi', al comma 2 che i soggetti di cui alle lettere a) e b) devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia...

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