DELIBERA 17 gennaio 2018 - Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche. (Delibera n. 20264). (18A00516)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale e' stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato secondo cui «gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attivita' regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinche' i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che contiene modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

Visto il comma 1 dell'art. 4-undecies (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, in base al quale «I soggetti di cui alle parti II e III e le imprese di assicurazione adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014»;

Visto il comma 4 del richiamato art. 4-undecies secondo cui «la Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari [...]»;

Visto, altresi', il comma 6-bis dell'art. 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3...

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