DELIBERA 13 ottobre 2014 - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo. (Delibera n. 14/387). (14A08196)

LA COMMISSIONE Su proposta del prof. avv. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per il settore;

Premesso che lo sciopero nel settore del trasporto aereo e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, adottata con delibera della Commissione del 19 luglio 2001, n. 01/92, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2001, n. 185;

che, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della predetta disciplina di settore, sono intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi e di erogazione del servizio di trasporto aereo;

che, pertanto, e' opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni in essa contenute, al fine di migliorare e rendere piu' attuale il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, nel gennaio del 2013, la Commissione, nella sua costante opera di mediazione, avendo appreso da Assohandlers dell'avvio delle procedure per il rinnovo del CCNL dell'8 luglio 2010, pur non rinvenendo nel merito una diretta competenza, consapevole che una crisi nel settore determinerebbe conseguenze gravi sul piano delle garanzie negate ai cittadini utenti, si e' resa immediatamente disponibile ad offrire la propria mediazione per la prosecuzione del dialogo tra le parti, anche attraverso un tavolo tecnico da costituire presso l'Autorita';

che, successivamente, la Commissione ha espresso l'auspicio che, nel predetto CCNL, trovassero accoglimento alcune disposizioni dirette a regolamentare l'esercizio dei diritto di sciopero, da trasmettere per il prescritto giudizio di idoneita', al fine di definire regole condivise, frutto di accordo, le quali, una volta valutate idonee, modificherebbero la Regolamentazione provvisoria, attuando la volonta' del legislatore di regolamentare i conflitti sindacali con regole basate, preferibilmente, sul consenso tra le parti;

che, in mancanza di utili iniziative delle parti sociali, volte a disciplinare, in via negoziale, le regole dello sciopero nel settore del trasporto aereo, il Commissario delegato per il settore, in data 10 maggio 2013, ha trasmesso alle parti un'ipotesi di lavoro, con invito a formulare, entro il 13 giugno 2013, il proprio motivato punto di vista, al fine di poter sottoporre alla Commissione, per l'adozione della proposta di modifica, un testo che avesse gia' acquisito chiarezza sui punti di eventuale convergenza o dissenso delle parti e consentisse, dunque, una maggiore speditezza nella conclusione del procedimento;

che le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con riferimento alla suddetta ipotesi di lavoro, hanno manifestato la volonta' di procedere, autonomamente, attraverso un Accordo con le Associazioni datoriali coinvolte, all'individuazione delle regole in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo, chiedendo, pertanto, alla Commissione, nelle more della definizione del suddetto Accordo, di sospendere il procedimento di modifica della Regolamentazione provvisoria;

che, dai riscontri offerti, e' emersa una sostanziale distanza tra le parti che ha indotto a ritenere irrealizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in ordine alla adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, conseguentemente, la Commissione, dopo un congruo periodo di tempo, concesso alle parti, per la definizione di un eventuale Accordo, nella seduta del 24 marzo 2014, ha avviato la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con l'adozione della delibera n. 14/1254/A, recante «Proposta di modifica della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185, del 10 agosto 2001»;

che la predetta Proposta e' stata notificata alle parti e trasmessa, per l'acquisizione del parere, alle Associazioni degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

che, con riferimento alla predetta Proposta, decorso il termine, di quindici giorni, che la legge assegna alle parti, per l'invio di eventuali osservazioni, sono pervenute alcune proposte di modifica, di cui si da' conto nell'allegata Relazione del Commissario delegato per il settore;

che, nel predetto termine, non e' pervenuto alcun riscontro da parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

che si sono tenute le seguenti audizioni, delle quali e' stato redatto verbale, che hanno accertato la perdurante indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo: 3 giugno 2014: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti;

17 giugno 2014: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl Terziario, Usb, Cub, Cobas, Legea Cisal e Cildi;

24 giugno 2014: Anpac, Anpav, Avia, Associazione Piloti Meridianafly, ATM-PP e Fiom Cgil;

8 luglio 2014: Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Assaereo, Assaeroporti, Assocatering, Assohandlers, Assocontrol, Enav, Enac, Fairo, Alitalia, Meridianafly e Easyjet;

Considerato che, nel periodo concesso alle parti, in accoglimento dell'istanza sindacale citata in premessa, e' stata constatata l'assenza di iniziative utili per la definizione di un Accordo di regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo;

di dover procedere, pertanto, ad una parziale revisione di alcune disposizioni contenute nell'attuale Regolamentazione provvisoria (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) e di doverla rendere piu' adeguata alle trasformazioni intervenute medio tempore nel settore, e' opportuno apportare le seguenti modifiche: introdurre, nell'ambito di applicazione della disciplina di settore, l'attivita' di radiomisure in quanto tale servizio, che consente di fornire ai velivoli le corrette indicazioni nelle fasi di decollo, atterraggio e navigazione, si ritiene debba essere ricompreso tra i Servizi strumentali alla navigazione aerea, attesa anche la diretta connessione funzionale con i sistemi di assistenza al volo;

escludere dal campo di applicazione della Regolamentazione provvisoria i servizi di ristorazione nelle c.d. «aree sterili» del sedime aeroportuale, qualora siano presenti adeguati sistemi automatici (distributori di snacks e bevande), in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero. Quanto sopra, atteso che i bar e i ristoranti che insistono negli scali aeroportuali svolgono una attivita' che risponde a logiche puramente commerciali. Peraltro, in caso di disponibilita', nelle aree successive ai controlli di sicurezza, di adeguati distributori automatici di snacks e bevande, risulterebbe assicurato, in caso di sciopero del personale, un servizio valido e alternativo a quello offerto dai predetti esercizi commerciali;

precisare che, in caso di proclamazione di scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo, le procedure da esperire preventivamente sono quelle previste dal CCNL di riferimento (valutate idonee dalla Commissione), in luogo di quelle disciplinate dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria. L'opportunita' di tale modifica deriva dall'esigenza di ricondurre, analogamente agli altri servizi aeroportuali accessori, alle disposizioni contenute nelle discipline contrattuali, le procedure di raffreddamento e di conciliazione per il personale addetto alle attivita' strumentali all'assistenza al volo. Quanto sopra anche al fine di eliminare una ingiustificata disparita' di trattamento per il personale addetto all'assistenza e manutenzione degli impianti di controllo del traffico aereo, rispetto a quello addetto alle altre attivita' strumentali;

elevare il termine di preavviso minimo da 10 a 12 giorni, il termine di preavviso massimo da 45 a 60 giorni e il termine per la revoca «tempestiva» dello sciopero da 5 a 7 giorni. Le modifiche proposte, da valutare in stretto coordinamento tra di loro, in quanto mirate ad una rideterminazione piu' funzionale dei termini previsti dalla disciplina, sono volte, da un lato, ad assegnare alle Aziende un lasso di tempo maggiore per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza dello sciopero e alla predisposizione delle comandate in servizio, anche nell'interesse dei lavoratori interessati dall'astensione. Dall'altro, consentono al sindacato un piu' ampio ventaglio di opzioni nella scelta della data nella quale effettuare lo sciopero, anche in considerazione delle modifiche che, al contempo, si ritiene opportuno proporre in materia di rarefazione oggettiva. Infine, verrebbe limitato l'effetto annuncio dello sciopero in caso di revoca spontanea. Nel settore in questione, infatti, una revoca (in limine) dello sciopero determina comunque uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, attesa l'esigenza di programmare in anticipo l'utilizzo di tale servizio;

riformulare il testo della disposizione che disciplina i periodi di franchigia elettorale, atteso che l'attuale formulazione puo' dar luogo ad incertezze e disorientamento degli utenti, anche tenuto conto che il calendario delle franchigie risulta essere disomogeneo rispetto a quello previsto in altre discipline di settore (cfr., ad es., Regolamentazione provvisoria del Trasporto Pubblico Locale);

prevedere, tra i destinatari della proclamazione di sciopero, anche la Commissione di Garanzia, al fine di dare certezza al procedimento...

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