DELIBERA 13 febbraio 2019 - Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114). (19A01304)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Premessa. Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalita' di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti. 1. Finalita' e contesto normativo. 1.1 Ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato. 1.2 Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base all'art. 3, comma 1, lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici. 2. Ambito di applicazione. 2.1 La disciplina recata dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' di manodopera. Per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attivita' materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attivita' materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto all'obbligo di iscrizione in albi professionali. 2.2 Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensita' di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale): degli appalti di fornitura;

degli appalti di natura occasionale. Laddove l'oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attivita' assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attivita' ricadenti nell'obbligo di previsione...

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