DELIBERA 11 marzo 2021 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. (21A01631)
Art. 1
Istituzione e funzioni della Commissione
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E' istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
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ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilita' di terzi
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esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste
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verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficolta' per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilita' relative alla morte di David Rossi.
Art. 2
Composizione della Commissione
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La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
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Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
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Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
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L'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
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La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attivita' di inchiesta.
Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
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La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri...
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