DELIBERA 10 novembre 2014 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: Sistema Mo.S.E. (CUP D51B02000050001) 11° assegnazione, 1° e 2° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo alla Convenzione generale 4 ottobre 1991, rep. n. 7191 tra Magistrato alle acque di Venezia e Consorzio Venezia nuova, aggiornamento della tabella di cui all'allegato 3 della delibera 21 dicembre 2012, n. 137. (Delibera n. 42/2014). (15A02800)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 2 che: dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto-legge;

prevede che (per compensare gli effetti finanziari previsti al successivo art. 9 «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», che risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista) con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, sia disposta un'ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie sopra citate, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che: all'art. 16, comma 3, prevede riduzioni alle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di giuro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i successivi commi del succitato art. 32, che individuano le tipologie di finanziamenti revocabili (commi da 2 a 4) e inoltre stabiliscono: che i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di natura non regolamentare, dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5);

che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) (c.d. «Fondo revoche»);

che, in particolare, le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo «Fondo revoche» (comma 6-bis);

che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al «Fondo revoche» per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 7);

Visto l'art. 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che ha autorizzato, per la prosecuzione del «Progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: Sistema Mo.S.E.», la somma complessiva di 1.150 milioni di euro per le annualita' dal 2013 al 2016;

Visto l'art. 1, comma 185 della legge 24 dicembre 2012 ,n. 228 (legge di stabilita' 2013), che ha destinato il 5 per cento del valore delle annualita' 2014, 2015 e 2016 della sopracitata assegnazione alle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di competenza;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, che prevede riduzioni alle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione e guadagni e di trattamenti pensionistici» che all'art. 15, comma 3, lettera d), dispone la riduzione di 100 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 2014, dall'art. 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato la spesa di 401 milioni di euro per le annualita' dal 2014 al 2017 per consentire: a. la prosecuzione immediata dei lavori del Sistema Mo.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale, con presa d'atto da parte di questo Comitato;

  1. il completamento dell'intero Sistema Mo.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre a questo Comitato;

    Visto l'art. 1 della succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147, che: al comma 427 dispone l'adozione di misure tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni in misura non inferiore agli importi indicati dal comma stesso;

    al comma 428 prevede che, nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al precedente comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero siano accantonate e rese indisponibili per gli importi e con le limitazioni indicati dallo stesso comma 428;

    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che modifica gli importi delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, accantonate e rese indisponibili ai sensi del succitato l'art. 1, comma 428, della legge n. 147/2013;

    Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che modifica gli importi di cui all'art. 1, commi 427 e 428, della citata legge n. 147/2013;

    Visto l'art. 18, comma 3, del succitato decreto-legge n. 90/2014, che: sopprime il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, e ne trasferisce funzioni, compiti e attribuzioni al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;

    sopprime il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata legge n. 257/1907, disponendo che il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al precedente alinea sia competente a pronunciarsi...

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