DELIBERA 10 novembre 2014 - Assegnazione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. (Delibera n. 57/2014). (15A02421)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) e in particolare il comma 354 con il quale viene istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» alimentato con le risorse dei risparmio postale, con una dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati e visto altresi' il successivo comma 355 che ne demanda la relativa ripartizione a questo Comitato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare: l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della richiamata legge n. 311/2004, al sostegno di attivita' nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalita' e criteri di assegnazione di tale quota, e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorita' nei progetti di investimento da finanziare;

l'art. 8, comma 1, lettera b) che attribuisce al Comitato la funzione di determinare i criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato, funzione attribuita nell'ambito della riforma degli incentivi agli investimenti in attivita' produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 8-bis, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127, che individua le modalita' per garantire l'operativita' del predetto Fondo rotativo con riferimento alla concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla citata legge n. 488/1992 e al richiamato art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662/1996;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che estende l'operativita' del predetto Fondo rotativo al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 istituisce il Fondo per la crescita sostenibile e all'art. 30 prevede: al comma 2, che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possano essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI);

al comma 3, che le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno siano destinate alle finalita' di cui al...

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