DELIBERA 10 novembre 2014 - Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. (Delibera n. 52/2014). (14A09961)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998 che disciplina l'attivita' di «SACE S.p.A.» e il successivo comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della societa' stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Vista la comunicazione 2012/C 392/01 della Commissione agli Stati membri dell'Unione europea sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare il comma 5 il quale prevede, tra l'altro, che «SACE S.p.A.» continua a svolgere le attivita' gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che reca il nuovo comma 9-bis in forza del quale «la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' altresi' operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per...

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