DELIBERA 10 gennaio 2018 - Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (Delibera n. 4/2018). (18A00619)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalita' per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilita' e moralita', nonche' di comprovata competenza e professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalita' per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo. Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli 115-121 del Codice. Premessa 1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. E' da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario. 2. L'Albo e' composto da: a) una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorita' a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonche' direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;

  1. una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014. 3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessita', le stazioni appaltanti hanno la possibilita' di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessita' i sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento e' attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza e' attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. 4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attivita' di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificita' dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro trenta giorni antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco di candidati, una richiesta motivata all'Autorita' per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell'Albo. L'Autorita', puo' richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l'Autorita' non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta. 5. L'elenco degli esperti iscritti all'Albo e' pubblicato sul sito dell'Autorita'. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Albo. 1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalita' delle commissioni giudicatrici 1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalita' di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonche' sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare: 1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione e' opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessita' nel quale il numero di commissari puo' essere elevato a 5;

    2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalita' possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalita' richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sara' necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalita' distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi: 1) contratti misti di appalto;

    2) gare su piu' lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;

    3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse. 3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialita', qualita' degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l'eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all'art. 77, comma 3, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, puo' essere effettuata solo quando nell'Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all'art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilita' in organico. 4) modalita' di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l'art. 77 stabilisce che: a) l'Autorita' ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;

  2. la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;

  3. i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilita' e di astensione. Ferma restando la liberta' della stazione appaltante di scegliere il momento d'invio della richiesta all'Autorita' della lista di candidati, purche' successiva al momento di presentazione delle offerte, e' opportuno che questa avvenga in prossimita' della seduta in...

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