DELIBERA 10 agosto 2016 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Autorizzazione del 4° lotto costruttivo e assegnazione finanziamento. (Delibera n. 42/2016). (17A00777)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - Avanzamento Programma infrastrutture strategiche, l'infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara», che comprende l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi»;

Considerato che in data 8 agosto 2014 e' stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 maggio 2015, n. 158;

Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2016 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Considerato che durante la seduta odierna e' stato espresso da parte di questo Comitato un parere favorevole con raccomandazioni sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. che, nella Tabella B - progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali, conferma l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi», con un costo complessivo di 6.200 milioni di euro, disponibilita' pari a 3.817 milioni di euro, e un fabbisogno residuo di 2.383 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all'art. 12, ha abrogato la revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocita' S.p.A. (TAV) e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarita', originariamente prevista in capo a TAV, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (da ora in avanti anche RFI S.p.A.);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che - all'art. 2, commi da 232 a 234 - ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato puo' autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare: il comma 232, che: individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione per lotti costruttivi nonche' il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

l'aggiornamento - per i lotti costruttivi successivi al primo - di tutti gli elementi della stessa relazione;

l'acquisizione, da parte del Contraente Generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di Economia e Finanza), dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191/2009;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1, che prevede che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5...

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