DELIBERA 1 marzo 2018 - Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 206/2018). (18A01990)

Premessa Le presenti Linee guida sono redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «codice dei contratti pubblici») che affida all'ANAC la definizione delle modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle indagini di mercato nonche' la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l'ANAC e' altresi' chiamata ad indicare specifiche modalita' di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonche' di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici e le presenti Linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici - (di seguito solo «stazioni appaltanti»), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

  1. nei settori speciali, in quanto compatibili. 1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalita', parita' di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza. 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicita' e motivazione descritte nelle presenti Linee guida. 1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici). 1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformita' ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicita' dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere. +-----------------------------------+ |Le disposizioni di cui all'art. 36 | |del codice dei contratti pubblici e| |le presenti Linee guida si | |applicano agli affidamenti di | |lavori, servizi e forniture di cui | |al paragrafo 1.1. posti in essere | |dalle stazioni appaltanti.Le | |imprese pubbliche e i soggetti | |titolari di diritti speciali ed | |esclusivi per gli appalti di | |lavori, forniture e servizi di | |importo inferiore alla soglia | |comunitaria, rientranti nell'ambito| |definito dagli articoli da 115 a | |121, applicano la disciplina | |stabilita nei rispettivi | |regolamenti, la quale, comunque, | |deve essere conforme ai principi | |dettati dal Trattato UE. Restano | |fermi gli obblighi di utilizzo di | |strumenti di acquisto e di | |negoziazione, anche telematici, | |previsti dalle vigenti disposizioni| |in materia di contenimento della | |spesa nonche' la normativa sulla | |qualificazione delle stazioni | |appaltanti e sulla centralizzazione| |e aggregazione della committenza. | |Le stazioni appaltanti possono | |discrezionalmente ricorrere alle | |procedure ordinarie anziche' a | |quelle dell'art. 36, decreto | |legislativo n. 50/2016. Per | |l'affidamento di appalti e | |concessioni di interesse | |transfrontaliero certo le stazioni | |appaltanti adottano le procedure di| |gara adeguate e utilizzano mezzi di| |pubblicita' atti a garantire in | |maniera effettiva ed efficace | |l'apertura del mercato alle imprese| |estere. | +-----------------------------------+ 2. Il valore stimato dell'appalto 2.1 Il valore stimato dell'appalto e' calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo. 2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo conto dell'intervenuta abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - secondo i parametri stabiliti dall'art. 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 35 del codice dei contratti pubblici. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell'art. 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell'appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 ed ora del codice dei contratti pubblici;

    2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell'appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi. +-----------------------------------+ |Al fine di evitare il frazionamento| |artificioso degli appalti si | |applicano le disposizioni di cui | |all'art. 35 del codice dei | |contratti pubblici. Cio' vale anche| |per le opere a scomputo di cui | |all'art. 36, commi 3 e 4 del codice| |dei contratti pubblici, | |indipendentemente se si tratta di | |lavori di urbanizzazione primaria o| |secondaria, fatto salvo quanto | |previsto dal decreto del Presidente| |della Repubblica n. 380/2001. | +-----------------------------------+ 3. Principi comuni 3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', rotazione), 34 (criteri di sostenibilita' energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresi' le disposizioni di cui all'art. 50 del codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio. 3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicita', l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

  2. al principio di efficacia, la congruita' dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

  3. al principio di tempestivita', l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

  4. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

  5. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilita' degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

  6. al principio di non...

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