DELIBERA 1 febbraio 2018 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda Baranzelli Natur S.r.l., in Romagnano Sesia, addetto ai soli servizi di trasporto pubblico locale, concluso, in data 11 ottobre 2016, con la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil (pos. 2468/17). (Delibera n. 18/32). (18A01276)
LA COMMISSIONE su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri Premesso che: la Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO) svolge, oltre ai servizi di noleggio con conducente e Gran Turismo, attivita' di trasporto pubblico extraurbano sulle tratte Novara-Varallo, Novara-Borgomanero, Borgomanero-Borgosesia, Santhià-Arona (in collaborazione con la ditta Comazzi), Vercelli-Confienza e Milano-Alagna;
in data 11 ottobre 2016, l'Azienda, la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale di Biella hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto ai soli servizi di Trasporto pubblico locale;
con nota del 4 novembre 2016, la Baranzelli Natur S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla commissione per gli adempimenti di competenza;
con nota del 14 dicembre 2017, prot. n. 18194/TPL, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro trenta giorni dalla ricezione della medesima nota;
decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;
Considerato che: lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (articolo 10, lettera A);
l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (articolo 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (articolo 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto...
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