DELIBERA 1 dicembre 2016 - Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi (CUP F81H92000000008) modifica composizione osservatorio ambientale di cui alla delibera n. 80/2006. (Delibera n. 67/2016). (17A02843)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - Avanzamento Programma infrastrutture strategiche, l'infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara», che comprende l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che - all'art. 2, commi da 232 a 234 - ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato puo' autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191/2009;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 25 luglio...

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