DELIBERA 1 agosto 2014 - Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF) 2013. (Delibera n. 26/2014). (14A09960)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la predisposizione del Programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale («Programma delle infrastrutture strategiche» di seguito «PIS») e che disciplina la procedura per eventuali integrazioni del Programma stesso, prevedendo l'acquisizione del parere di questo Comitato e l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visti in particolare: l'art. 161, comma 1-bis, che prevede che nell'ambito del Programma di cui al comma 1 dello stesso art. 1 (PIS), il Documento di economia e finanza (DEF) individui, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base di seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;

  1. stato di avanzamento dell'iter procedurale;

  2. possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato;

    l'art. 161, comma 1-ter, che prevede che per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis siano indicate: a) le opere da realizzare;

  3. il cronoprogramma di attuazione;

  4. le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

  5. la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato;

    l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

    l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

    Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», che all'art. 22, ha previsto, in sede di prima applicazione, che i Ministeri competenti per materia predispongano una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti, tra l'altro, le strutture scolastiche, la rete stradale, autostradale e ferroviaria, le strutture portuali ed aeroportuali, che nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, siano individuati, sulla base della sopracitata ricognizione, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, e che gli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate siano individuati nel PIS;

    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 10 «Decisione di finanza pubblica» (DFP), rinominato successivamente «Documento di economia e finanza» (DEF) dall'art. 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, al comma 8, dispone che il programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia allegato alla decisione stessa e che all'art. 52, comma 2, dispone - tra l'altro - che ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, sia da intendersi riferito al Documento di economia e finanza;

    Visto, in particolare, l'art. 30, comma 9, della suddetta legge, che prevede la delega al Governo ad adottare un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro termini stabiliti, e individua principi e criteri direttivi della programmazione fondati su: i) procedure di confronto e selezione dei progetti sulla base della valutazione ex ante del fabbisogno di infrastrutture e servizi;

    ii) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere;

    iii) sistematicita' delle verifiche ex post sull'efficacia degli interventi infrastrutturali;

    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante disposizioni attuative del citato art. 30, comma 9, della legge n. 196/2009, il quale stabilisce che, al fine di migliorare la qualita' della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero debba predisporre un Documento pluriennale di pianificazione (DPP), che include e rende coerenti tutti i piani e programmi di investimento per opere pubbliche di competenza, e che prevede all'art. 2, comma 7, che per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche il DPP e' costituito dal PIS, la cui elaborazione deve sottostare alla valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi come previsto dall'art. 3, comma 4;

    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante anch'esso disposizioni attuative del citato art. 30, comma 9, della legge n. 196/2009 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'art. 18 individua l'avvio dei cantieri come leva economica in grado di aumentare i livelli occupazionali ed assicurare il mantenimento del sistema imprenditoriale, e come scelta di ottimizzazione finanziaria in grado di mitigare il disallineamento tra programmazione e capacita' effettiva d'investimento, indicando termini precisi per adempiere a prescrizioni, pena il definanziamento dell'opera e la restituzione delle risorse ad un Fondo revoche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale e' stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

    Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha preso atto...

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