DELIBERA 1 agosto 2014 - Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - programmi triennali 2014-2016 delle Autorita' portuali di Augusta, Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto - verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 31/2014). (14A08876)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che: - pone a carico dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione degli enti e amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti;

- prevede che gli schemi di programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'articolo 13, ove si prevede che: - in conformita' allo schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

- che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", che ha istituito, tra l'altro, nei porti di Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Ravenna, Savona e Taranto, le Autorita' portuali: - qualificandole come dotate di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, nei limiti previsti dalla legge stessa;

- prevedendo che la relativa gestione patrimoniale e finanziaria sia disciplinata con regolamento di contabilita', approvato dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con l'allora Ministro del tesoro;

- individuandone le competenze, da esercitare nella circoscrizione territoriale di riferimento, nelle attivita' di: - indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attivita' commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi d'incidenti connessi con tali attivita' e alle condizioni di igiene del lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con l'allora Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

- affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

- stabilendo che le Autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali e attivita' con esse strettamente connesse, ma che possono partecipare a ovvero costituire societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo del finte modalita', della logistica e delle reti trasportistiche;

- stabilendo altresi' che le opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale sono finanziate con fondi statali, ai quali possono aggiungersi o sostituirsi finanziamenti regionali, comunali o di Autorita' portuali e che, in particolare, le opere realizzate dalle Autorita' portuali possono essere da queste finanziate con imposizione di soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure con l'incremento dei canoni di concessione;

- stabilendo che il Presidente ha la rappresentanza dell'Autorita' portuale;

- prevedendo che, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 84/1994, avrebbero potuto essere istituite ulteriori Autorita' in porti di categoria II, classi I e II non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio avessero registrato determinati volumi di traffico di merci;

- prevedendo, altresi', che a decorrere dal 1° gennaio 1995 poteva essere disposta, previa verifica dei requisiti, l'istituzione di Autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. decreto "Destinazione Italia"), convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che all'articolo 13, comma 4, ha previsto, tra l'altro, per interventi immediatamente cantierabili finalizzati alla competitivita' dei porti italiani, l'utilizzo di fondi derivanti dalle revoche di risorse statali trasferite o assegnate alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 2000 e 12 aprile 2001, con i quali sono state istituite, rispettivamente, l'Autorita' portuale di Salerno e l'Autorita' portuale di Augusta;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, con i quali sono stati individuati i limiti delle circoscrizioni territoriali delle Autorita' portuali di Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Ravenna, Savona e Taranto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 settembre 1999, nonche' i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 giugno 2002, 27 marzo 2003 e 23 dicembre 2005, che hanno esteso la circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Civitavecchia, inserendovi, tra l'altro, i porti di Fiumicino e di Gaeta;

Visti il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 agosto 2000 e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2003, con i quali sono stati, rispettivamente, individuati ed estesi i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Salerno;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2001, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Augusta;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2004, con il quale e' stata estesa la circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Taranto;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 e 11 novembre 2011, recanti le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato...

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