Delib. ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine11-34
1.
Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicem-
bre 1947. Costituzione della Repub-
blica Italiana (Gazzetta Uff‌iciale n. 298
del 27 dicembre 1947), entrata in vigore
il 1° gennaio 1948.
PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione.
2.
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come sin-
golo sia nelle formazioni sociali ove si svol-
ge la sua personalità, e richiede l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
3.
(1) Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
(1) In attuazione di questo articolo si veda la L. 2 di-
cembre 1991, n. 390, contenente norme sul diritto agli studi
universitari.
4.
La Repubblica riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale del-
la società.
5.
La Repubblica, una e indivisibile, rico-
nosce e promuove le autonomie locali; at-
tua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legi-
slazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
6.
La Repubblica tutela con apposite nor-
me le minoranze linguistiche.
7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, cia-
scuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti La-
teranensi. Le modif‌icazioni dei Patti, accet-
tate dalle due parti, non richiedono proce-
dimento di revisione costituzionale.
8.
Tutte le confessioni religiose sono egual-
mente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cat-
tolica hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
9.
(1) La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e la ricerca scientif‌ica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio stori-
co e artistico della Nazione.
(1) In attuazione di questo articolo si veda la L. 6 di-
cembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette,
e il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei
10.
L’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazio-
nale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle nor-
me e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
12
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello stra-
niero per reati politici.
11.
L’Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali; consente, in condizio-
ni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Na-
zioni; promuove e favorisce le organizzazio-
ni internazionali rivolte a tale scopo.
12.
La bandiera della Repubblica è il tri-
colore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni (1).
(1) Si veda la L. 5 febbraio 1998, n. 22, recante di-
sposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica
italiana e di quella dell’Unione europea.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di deten-
zione, di ispezione o perquisizione perso-
nale, né qualsiasi altra restrizione della li-
bertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e mo-
di previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgen-
za, indicati tassativamente dalla legge, l’au-
torità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autori-
tà giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendo-
no revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza f‌isica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restri-
zioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva (1).
(1) L’art. 11 della L. 28 luglio 1984, n. 398, recante
nuove norme in tema di diminuzione dei termini di car-
cerazione cautelare, prescrive che le espressioni «carcerazione
preventiva» e «custodia preventiva» siano sostituite dalla lo-
cuzione «custodia cautelare».
14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garan-
zie prescritte per la tutela della libertà per-
sonale.
Gli accertamenti e le ispezioni per mo-
tivi di sanità e di incolumità pubblica o a
f‌ini economici e f‌iscali sono regolati da leg-
gi speciali.
15.
La libertà e la segretezza della corri-
spondenza e di ogni altra forma di comuni-
cazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltan-
to per atto motivato dell’autorità giudizia-
ria con le garanzie stabilite dalla legge.
16.
Ogni cittadino può circolare e sog-
giornare liberamente in qualsiasi par te del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi
di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizio-
ne può essere determinata da ragioni poli-
tiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal ter-
ritorio della Repubblica e di rientrarvi, sal-
vo gli obblighi di legge.
17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacif‌icamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità, che pos-
sono vietarle soltanto per comprovati moti-
vi di sicurezza o di incolumità pubblica.
18.
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per f‌ini

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