LEGGE REGIONALE 1 agosto 2012, n. 27 - Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18) 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e' sostituito dal seguente:

'1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3, sono delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al decreto legislativo n. 42/2004 ai sensi dell'art. 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'art. 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).'.

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, la parola: 'paesistico' e' sostituita dalla seguente:

    'paesaggistico'.

  2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dal comma 2, e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti le attivita' di concertazione in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche.'.

    Art. 2 (Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994) 1. L'art. 3 della legge regionale 18/1994 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Interventi delegati). - 1. I Comuni, in conformita' a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'art. 2 nelle seguenti materie:

    1. ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;

    2. ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilita' di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;

    3. manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purche' non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;

    4. manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

    5. potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

    6. installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;

    7. interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

    8. installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attivita' temporanee, nonche' di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attivita' di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;

    9. piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 4-bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

    10. realizzazione di beni strumentali alle attivita' agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/1998;

    11. intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;

    12. interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;

    13. ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumita' pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;

    14. costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;

    15. interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a...

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