Il decreto delegato sui sistemi informativi automatizzi delle amministrazione pubbliche

AutoreVincenzo De Ruvo
CaricaDirigente del Servizio Studi ed Informatica
Pagine121-131

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Lo scenario dell'evoluzione tecnologica rileva come l'automazione dei sistemi informativi abbia finito, per l'assumere un ruolo strategico fondamentale, ponendosi spesso come condizione di sopravvivenza della stessa realtà aziendale.

Né si può parlare di sviluppo di sistema informativo aziendale senza affrontare i nodi organizzativi e strutturali dell'azienda. Il positivo esito di un piano di automazione è infatti a sua volta dipendente dalla sua collocazione nel disegno strategico aziendale, tal che «la possibilità di un salto qualitativo è legata sia alla crescita dei responsabili dei servizi informatici, in termini di cultura d'impresa, che ad una maggiore consapevolezza dell'utente circa la potenzialità delle nuove tecnologie»1.

Non dissimili concetti e terapie vanno rivolti a quella particolare azienda che è la Pubblica Amministrazione, chiamata a produrre beni e servizi in condizioni di «concorrenza», virtuale se non reale, con il «mercato»,

Se da queste considerazioni si passa poi nello specifico al rapporto tra innovazione della P.A, e utilizzo delle tecnologie informatiche, si deve rimarcare come ai rilevati mali e ritardi siano oggi necessaria risposte complessive sul piano organizzativo e funzionale.

In questa prospettiva di «globalità» va collocata l'attuazione della delega contenuta nell'alt, 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, e più nello specifico per il «completamento del processo di mformatizzazione delle amministrazioni pubbliche e la più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati» (art 2, 1° comma, lett mm).

Oggetto della delega, per quanto relativo ai sistemi informativi automatizzati, è la «revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezziPage 122 necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standards qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia». Ed infine, la revisione normativa delle relative competenze, attribuendo ad «un apposito organismo, funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informativi pubblici».

Esaminiamo brevemente i princìpi ispiratori della delega alla luce anche di quelle che erano le considerazioni del rapporto Giannini del 1979 sulle attività informatiche dell'Amministrazione dello Stato.

Il rapporto aveva già allora evidenziato come l'introduzione razionale e programmata delle tecnologie dell'informazione rappresentasse uno dei principali strumenti per accelerare processi di ammodernamento della P.A. introducendo flessibilità e consentendo una maggiore accessibilità dell'utente al sistema pubblico.

Sulla razionale utilizzazione dei sistemi informativi il rapporto Giannini evidenziava già allora la «impreparazione» della P.A. rispetto al processo tecnologico ed aia sua evoluzione, mentre per quanto relativo alla definizione degli standards qualitativi ed ai controlli di efficienza e di efficacia si sottolineava come mancasse «l'analisi permanente dell'efficiente uso degli elaboratori, con gli aggiustamenti di procedure e le integrazioni reciproche».

Il rapporto coglieva infine l'aspetto evolutivo che ha poi caratterizzato l'informatica degli anni '80, ovverosia il fatto che «i sistemi informativi non servono .più alle amministrazioni per fatti di gestione intema, ma servono proprio per amministrare, si proiettano cioè sempre più verso l'esterno». Il rapporto prefigurava quindi quell'Autority pubblica (definita dal rapporto - «Centro per i sistemi informativi»), cui assegnare funzioni di coordinamento, di indirizzo e di controllo, tutte ritenute necessaria a garantire la rilevazione dei sistemi esistenti e la verifica delle possibilità di raccordo e di integrazione2.

Prima di passare ai contenuti del decreto emanato nei giorni scorsi dal Governo in virtù della delega (di cui all'art. 2, 1° comma, lett. mm) della legge 421/92 per quanto relativo ai sistemi informativi automatizzati della P.A., è opportuno esaminare il suo campo di applicazione.

La normativa dettata trova immediata applicazione, per esplicita.dichiarazione del legislatore, nelle Amministraziom dello Stato, anche in quelle ad ordinamento autonomo, nonché in quelle degli Enti pubblici non eco-Page 123nomici dello Stato, mentre costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per le Regioni a Statuto ordinario (art. 2, 2° comma della 1. 421/92). Infine i princìpi desumibili dalle sue disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica per quanto riferito alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Come si può rilevare, il campo di applicazione risulta definito con grande ampiezza, in coerenza peraltro ai criteri informatori della legge di delega, la 421 del 1992.

L'alternativa che conscguentemente si pone di fronte alle Amministrazioni regionali, e nello specifico a quelle a Statuto ordinario, è tra una attuazione in via amministrativa della disciplina contenuta nel decreto, o alternativamente di un ricorso allo strumento legislativo, con il fine di armonizzare ed adeguare la propria normativa di organizzazione e di pianificazione e sviluppo del sistema informativo regionale, ai princìpi contenuti nella normativa statale di principio.

Non avrei dubbi a suggerire tale seconda strada, tenuto conto (e mi riferisco in particolare alla Regione Lombardia) dell'esigenza di armonizzare la normativa regionale vigente oltreché di dare certezza di riferimenti a quanti sono chiamati ad adeguarsi ai princìpi dettati dal decreto delegato. Tanto più ove si consideri l'esigenza di modifiche alle strutture organizzative, ai compiti della dirigenza, alla esigenza di prevedere nuove figure professionali e nuove forme e modelli di organizzazione in coerenza ai princìpi di cui alle norme del titolo 1° del decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche.

Non è questa la sede per affrontare i problemi di ordine costituzionale che si pongono con riferimento alla potenziale lesione dell'autonomia legislativa regionale. Quello che preme evidenziare sono, per contro, i vantaggi che potranno presumibilmente derivare agli Enti regionali da un reale e incisivo processo di standardizzazione, coordinamento ed integrazione dei sistemi informativi e soprattutto di interconnessione...

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