LEGGE 13 agosto 2010, n. 129 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l''esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. (10G0161)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2266):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 9 luglio 2010.

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2010 con pareri delle commissioni lª, 5ª, 8ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' i1 13 e 14 luglio 2010.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 13, 14, 20, e 21 luglio 2010.

Esaminato in aula i1 14 luglio 2010 ed approvato il 22 luglio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3660):

Assegnato alla X Commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 26 luglio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 e 29 luglio 2010.

Esaminato in aula il 30 luglio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 3 agosto 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2266-B):

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni lª, 5ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 3 agosto 2010.

Esaminato in aula i1 3 agosto 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.

Avvertenza:

Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

158 del 9 luglio 2010.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 82.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2010, N. 105

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Misure urgenti in materia di energia). - 1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

"l. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e...

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